Art. 2.
(Incentivi per la sicurezza privata
e delle imprese).

      1. Ai privati cittadini e alle piccole e medie imprese, come definite, da ultimo, dal decreto del Ministro delle attività produttive

 

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18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, in conformità alla disciplina comunitaria, che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sostengono spese documentate per l'acquisto di sistemi di sicurezza, di impianti di allarme e di teleallarme, di vigilanza privata, di blindatura degli infissi di propri locali, è concesso un credito di imposta pari al 25 per cento dell'importo delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, sino ad un massimo di 2.580 euro per ciascun periodo di imposta.
      2. Il credito di imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale disciplina.
      3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto ai rimborsi di imposta spettanti ad altro titolo.